Nuovi indirizzi operativi (febbraio 2013) per il volontariato di protezione civile Pubblicato sulla Direttiva del Pres del Cons del 9 novembre 2012

Nuovi indirizzi operativi (febbraio 2013) per il volontariato di protezione civile Pubblicato sulla Direttiva del Pres del Cons del 9 novembre 2012

Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attivita’ di protezione civile. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 1-2-2013).

 Ancora una norma innovatrice tesa a regolare la trattazione di alcuni dei nuovi compiti della componente volontaria della protezione civile italiana.

Il processo iniziato con la pubblicazione dei decreti attuativi del DLgs 81/08,  procede adesso con questa direttiva, che ha il chiaro scopo di indicare le responsabilità dell’attivazione del volontariato di protezione civile e, cosa non secondaria, chi si deve fare carico delle spese di gestione delle attività. Novità assoluta nel settore è quella che dispone che, l’utilizzo delle organizzazioni di volontariato durante manifestazioni di rilevante impatto locale organizzate da privati, vedono le componenti pubbliche obbligate ad osservare dei protocolli necessari ad assicurare un servizio sicuro e di qualità, e quelle private a partecipare attivamente alla copertura delle spese!!!

Questa ed altre novità sono presenti sulla direttiva appena publlicata in GU: una più precisa ed articolata organizzazione degli albi locali e nazionali del volontariato, la possibiltà delle organizzazioni di scegliere l’area di intervento a cui rivolgere la propria attività, note esplicative sui contenuti obbligatori nei documenti da produrre per i riconoscimenti delle organizzazioni, le procedure per la crezione della documentazione necessaria per godere dei benefici di legge e per la rifusione del mancato guadagno delle aziende presso le quali i volontari sono assunti.

Gli argomenti contenuti nella nuova direttiva sono diversi ed importanti, e la formazione specifica su questo argomento è quanto mai urgente.

Richiedi informazioni sulla norma e sui corsi specifici su questo argomento attraverso la pagina “contatti” presente nel menù a destra.

Di seguito, viene pubblicato il testo completo della norma.

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2012

Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile.(13A00827) (GU n.27 del 1-2-2013)



                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni,  recante  «Istituzione  del  Servizio  nazionale  della Protezione Civile» e, in particolare, l'articolo 18, che al  comma  1 disciplina le modalità per promuovere la più ampia  partecipazione delle  organizzazioni di volontariato di protezione  Civile  alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in  vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o degli  altri eventi oggetto della legge medesima, e che al comma 3 rinvia la definizione dei modi e delle forme di partecipazione delle  organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile  ad un apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all'articolo 17  della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato  alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della  legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 107,  comma 1, che stabilisce la competenza dello Stato in materia di  indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle  amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni,  delle  province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in  materia  di  Protezione Civile, e  l'articolo  108,  comma  1,  lettera  a),  punto  7),  che attribuisce alle regioni le funzioni  relative  agli  interventi  per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina   della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile», con  il  quale  e'  stata  data  attuazione alla richiamata disposizione contenute nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 225/1992;
  Considerato che il predetto Regolamento contiene la  disciplina generale delle modalità di partecipazione delle organizzazioni  di volontariato alle attività di Protezione Civile relativamente  alla definizione e al riconoscimento delle diverse tipologie di organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, alla  promozione e realizzazione delle attività formative ed addestrative finalizzate al miglioramento della capacità operative delle organizzazioni e dei volontari ad esse appartenenti,  nonché  alla partecipazione  delle organizzazioni alle attività operative in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, della legge n. 225/1992;
  Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001, n. 401, e successiva modificazioni ed integrazione,    recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle  attività di Protezione  Civile e  per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», che prevede, in particolare, che il Presidente  del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi  dei   programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle  conseguenti misure  di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali;
  Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.90, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,  n. 152, che prevede che il Presidente del  Consiglio dei  Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile,   predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  del decreto-legge 7   settembre 2001, n. 343,   convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Ritenuto necessario adottare i predetti indirizzi operativi,  anche al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attività del volontariato di Protezione Civile,precisando, anche  alla luce dell'applicazione pratica riscontrata a partire  dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo, ambiti operativi  e  modalità di attuazione di talune delle disposizioni in esso contenute;
  Dato atto che sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione;
  Viste le note del 5 marzo 2012, del 29 marzo 2012 e del 20 febbraio 2012 con le  quali  hanno  espresso  il  proprio  parere  favorevole, rispettivamente, il Presidente della Consulta   Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione  Civile, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25  gennaio 2008, il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana ed il Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, per quanto di interesse delle due strutture operative;
  Considerato che taluni temi trattati nei presenti indirizzi operativi sono stati oggetto di approfondimento in occasione  degli «Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile»,  svoltisi a Roma dal 13 al 15 aprile 2012 e che nel documento  conclusivo approvato dall'assemblea dei delegati sono contenuti auspici conformi al contenuto dei medesimi;
  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata istituita con  il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del  giorno 21 giugno 2012;

                             A d o t t a
                   i seguenti indirizzi operativi

finalizzati   ad   assicurare   l'unitaria    partecipazione   delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile

Premesse e finalità.

  Il volontariato di Protezione Civile costituisce una  componente fondamentale del Servizio nazionale della Protezione Civile e  dei sistemi regionali e locali che lo compongono. La qualificazione  come struttura operativa consente alle organizzazioni di  volontariato di Protezione Civile di prendere attivamente parte a tutte le attività previste dalla legge: la previsione, la prevenzione, l'intervento di soccorso ed il supporto per il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati.
  La legislazione tutela  l'autonomia  del  volontariato,  anche  nel particolare settore della Protezione Civile, e pone la sua promozione tra gli obiettivi primari in capo allo Stato,  alle  Regioni  e  agli Enti locali.
  Il Regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, (di seguito «Regolamento») e' uno strumento  di  straordinaria  efficacia per assicurare la   piena partecipazione delle organizzazioni di volontariato agli  interventi in emergenza, alle attività di previsione e prevenzione  dei rischi nonché a quelle di pianificazione delle emergenze. Gli  istituti in esso contenuti hanno consentito di conseguire risultati positivi  sia nelle attività preparatorie e formative che in quelle di intervento operativo, anche nelle emergenze di più vaste dimensioni.
  E'  ora  necessario procedere al consolidamento dei risultati conseguiti ed alla contestuale stabilizzazione del ruolo del volontariato di Protezione Civile nell'ambito del Servizio  nazionale istituito nel 1992.
  I presenti indirizzi operativi si focalizzano sulla  partecipazione delle organizzazioni di volontariato di  Protezione  Civile, nelle diverse forme associative che la legge consente,  alle  attività  di previsione, prevenzione e soccorso da  svolgere  in vista o in occasione degli eventi individuati dall'articolo 2,  comma  1,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alle attività di  formazione ed addestramento nella stessa materia.
  Gli eventi individuati dalla predetta disposizione sono  articolati in tre tipologie, le prime due delle quali (lettere a. e b.) possono essere attribuite latu sensu al mondo  dell'operatività  su  scala locale o regionale. L'ultima (lettera c.) e', invece, rappresentativa del mondo dell'operatività su  scala nazionale. Nelle more della piena attuazione delle  disposizioni contenute in materia di Protezione Civile nel cosiddetto «federalismo amministrativo», varato con la legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, nonché disciplinato dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il regolamento ha ritenuto opportuno assimilare ed omogeneizzare  la  trattazione  di  tutte  le attività da svolgersi a cura dei volontari di Protezione  Civile, indipendentemente dall'ambito territoriale ed operativo    di riferimento, introducendo un apposito periodo di supplenza  dello Stato, in attesa che, secondo quanto previsto dall'articolo  15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, le Regioni e le Province Autonome legiferassero sul tema, garantendo  la piena funzionalità degli istituti contenuti nel regolamento  anche  a livello locale.
  Tutto ciò premesso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  novembre   2001,   n.   401 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni  di volontariato all'attività di Protezione Civile, nel predetto  quadro ordinamentale vengono  emanati specifici indirizzi operativi con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalità:

    valorizzare  la   partecipazione   delle   organizzazioni   nello svolgimento di tutte le attività previste dalla legge n. 225/1992;
    promuovere l'assunzione da  parte  delle  Regioni  e  degli  Enti locali della piena responsabilità delle funzioni ad esse  attribuite dalle disposizioni vigenti in materia di  organizzazione  ed  impiego del volontariato di Protezione  Civile,  dando  attuazione  a  quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento;
    semplificare ed agevolare l'applicazione degli istituti contenuti nel Regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni  previste dagli articoli 8,  9  e  10  e  finalizzate  a  consentire  la  piena partecipazione delle organizzazioni  alle  attività  di  previsione, prevenzione ed intervento  in  vista o  in occasione degli eventi oggetto della legge n. 225/1992, nonché le attività formative ed addestrative nei medesimi campi;
    promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e  delle Regioni, riconfigurando in tal senso la struttura   dell'elenco nazionale previsto dall'articolo 1 del Regolamento.


1. Elenco  nazionale  delle   Organizzazioni   di   volontariato   di Protezione Civile (Art. 1 d.P.R. n. 194/2001)

1.1. L'Elenco nazionale.

  Le organizzazioni che intendono partecipare alle attività  di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati dall'articolo 2 della legge n. 225/1992,  come  integrati dalle disposizioni in materia di interventi all'estero (decreto-legge n. 90/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152/2005) nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritte   nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di   Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento.
  Possono essere iscritte nell'elenco nazionale le organizzazioni aventi i requisiti specificati dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento, nelle diverse forme organizzative ed articolazioni operative disciplinate dai rispettivi statuti, ed i gruppi  comunali di Protezione Civile.
  L'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento e' costituito dalla sommatoria:
    degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai  sensi del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla legge  11  agosto 1991, n. 266, nonché dalle rispettive legislazioni  regionali in materia di Protezione Civile, detti «elenchi  territoriali  del volontariato di Protezione Civile»;
    dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di  seguito «Dipartimento della Protezione Civile») ai sensi del comma 4,  detto «elenco centrale del volontariato di Protezione Civile».
  L'accesso ai benefici previsti  dal  Regolamento  e'  consentito  a tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale, fin dal momento dell'iscrizione.
  Tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale possono essere attivate e chiamate ad operare in caso di eventi di rilievo nazionale.
  Il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-operativa  necessari per l'iscrizione agli elenchi territoriali o all'elenco centrale deve essere verificato periodicamente, secondo    tempistiche di aggiornamento stabilite preventivamente e, comunque, non superiori  a tre anni.

1.2. Gli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile.

  Le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi  di rilievo regionale o locale devono essere iscritte negli  elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile, ossia nell'elenco della regione  nella  quale  hanno  la  propria  sede  operativa. Le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le variazioni  negli elenchi territoriali sono contestualmente notificate ai  Comuni  interessati, affinché i Sindaci, in qualità di autorità comunali di  Protezione Civile, dispongano di un quadro completo e  costantemente  aggiornato delle potenzialità del volontariato di Protezione Civile disponibili sul territorio di competenza.
  L'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile  viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 6 della  legge 11 agosto 1991, n. 266. Le organizzazioni che ne hanno i  requisiti possono essere iscritte ad entrambi.
  L'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il  presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e   l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di  Protezione Civile del proprio territorio (le regioni, le province e i comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
  Possono iscriversi negli elenchi territoriali del  volontariato  di Protezione Civile:
    a) le organizzazioni di volontariato costituite  ai  sensi  della legge n. 266/1991 aventi carattere locale;
    b)  le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;
    c) i gruppi comunali e intercomunali;
    d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.
  Possono, inoltre, iscriversi negli elenchi territoriali i coordinamenti  territoriali che  raccolgono più  gruppi od organizzazioni delle suindicate tipologie, ove esistenti e costituiti nel rispetto delle apposite discipline regionali o  provinciali. Un medesimo coordinamento può comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte e 4 le categorie sopra individuate.
  Al fine di consentire la necessaria ottimizzazione della  gestione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio  in caso di emergenze nazionali, le articolazioni locali di  organizzazioni a diffusione sovra-regionale o nazionale di cui  alla  lettera d), al momento dell'iscrizione devono comunicare esplicitamente la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della   rispettiva  colonna mobile nazionale. Qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente. Le predette comunicazioni devono essere  notificate contestualmente anche ai Comuni ove hanno sede le organizzazioni, al fine di consentire la necessaria  ottimizzazione delle risorse effettivamente disponibili sul  territorio sia in occasione di emergenze di rilievo locale sia per il supporto e la partecipazione alle attività ordinarie di Protezione Civile a livello comunale, ivi comprese quelle prevista dall'articolo 8 del decreto  del  Presidente della Repubblica n. 194/2001.
  Le modalità per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali sono  disciplinate  dalle  rispettive  legislazioni   regionali che determinano altresì i necessari requisiti  di    idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e la   periodicità   di aggiornamento del  possesso  dei  medesimi.  Tali  requisiti  devono, comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base:
    1.  esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
      a. assenza di fini di lucro;
      b. esplicitazione dello svolgimento di attività di  Protezione Civile;
      c. presenza prevalente della componente volontaria;
    2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne  penali, passate in giudicato, per reati  che  comportano  l'interdizione  dai pubblici uffici (1) , da attestarsi  mediante  autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente   requisito è riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al  gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);
    3.  aver realizzato nel precedente  triennio attività di Protezione Civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (questa condizione non e' necessaria in fase di prima iscrizione).
  Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera a) e' inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo  di base:
    4. democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.
  Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali possono operare anche per attività od eventi di rilievo nazionale. In  tal caso il Dipartimento della Protezione Civile attiva le organizzazioni mediante la Regione di appartenenza, che  provvede  altresì al conseguente coordinamento operativo. Sono fatte salve  le specifiche disposizioni relative alle sezioni delle  organizzazioni di rilievo nazionale iscritte nell'elenco centrale.
  L'iscrizione, la gestione e la cancellazione dagli elenchi territoriali è disciplinata dalle rispettive disposizioni regionali.
  Al fine di armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di volontariato di Protezione Civile agli indirizzi  operativi qui esposti, le Regioni provvedono ai necessari  adempimenti entro il termine di 180 giorni previsto dal paragrafo  3 dei presenti indirizzi.

1.3. L'Elenco centrale del volontariato di Protezione Civile.

  Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile, e le eventuali rispettive sezioni locali  e articolazioni territoriali come di seguito specificate, possono operare in caso di eventi o attività di rilievo nazionale.
  L'iscrizione nell'elenco centrale costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte dell'autorità nazionale di Protezione Civile (il Dipartimento della Protezione Civile), anche ai  fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
  Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile:
    a) le strutture nazionali di coordinamento delle  organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n.  266/1991 diffuse in più regioni o province autonome;
    b) le strutture nazionali di coordinamento delle  organizzazioni di altra natura purché a componente  prevalentemente volontaria e diffuse in più regioni o province autonome;
    c) organizzazioni appartenenti alle categorie a) e  b)  prive  di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni  specifiche ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di  particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale;
    d) le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali ed intercomunali di Protezione Civile.
  Le modalità per richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale  sono disciplinate dal Dipartimento della Protezione  Civile  nel  rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001,  assicurando la distinzione delle quattro categorie sopra richiamate.
  I requisiti strutturali e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa di rilievo nazionale delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nell'elenco centrale sono i seguenti:
    1.  esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
      a. assenza di fini di lucro;
      b. esplicitazione, dello svolgimento di attività di Protezione Civile;
      c. presenza prevalente della componente volontaria;
    2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne  penali,passate in giudicato, per reati  che  comportano  l'interdizione  dai pubblici uffici (2) , da attestarsi  mediante  autocertificazione  da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge;
    3. rilevanza operativa nazionale argomentata con  riferimento  ai seguenti parametri:

      in fase di prima iscrizione:

        dimensioni e diffusione sul territorio nazionale;
        partecipazione  documentata  ad  attività  ed  interventi  a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal  Dipartimento della Protezione Civile;
        strutturazione organizzativa che presenti un'effettiva capacità di coordinamento e mobilitazione del livello centrale;
        possesso di un meccanismo di mobilitazione operativo h24, anche mediante la gestione di una sala operativa nazionale;
        capacità specifica in particolari settori di interesse strategico del Dipartimento della Protezione Civile;
      ai fini della conferma periodica dell'iscrizione:

        conferma dei requisiti su elencati;
        partecipazione documentata ad attività ed interventi  a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal  Dipartimento della Protezione Civile relativi al precedente triennio.
  Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera a) e' inoltre richiesto il seguente 4°  requisito  minimo  di base:
    4. democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.
  I requisiti di cui al punto 3 possono essere articolati anche  con riferimento ad attività diverse da  quelle finalizzate agli interventi di emergenza (quali  la  diffusione  della  conoscenza  di Protezione Civile, l'informazione alla popolazione in tema di previsione e prevenzione dei rischi, la formazione) a condizioni  che venga mantenuta la caratteristica di unitarietà del  meccanismo di mobilitazione.
  L'iscrizione nell'elenco centrale di un'organizzazione  diffusa  in più regioni può comportare il riconoscimento anche delle  sezioni locali ed articolazioni territoriali segnalate dalla   struttura nazionale dell'organizzazione medesima come operative  per attività di rilievo nazionale, vale a dire incluse nel  dispositivo di mobilitazione della rispettiva colonna mobile nazionale. Al riguardo si richiama quanto precedentemente precisato in ordine al necessario coordinamento informativo   delle articolazioni locali delle organizzazioni che risultino   iscritte anche negli elenchi territoriali.
  L'aggiornamento della segnalazione delle sezioni locali ed articolazioni territoriali operative per attività di rilievo nazionale deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso  di emergenza possono essere segnalate anche ulteriori sezioni od articolazioni, purché in possesso dei necessari requisiti. La segnalazione deve essere inviata, per opportuna conoscenza, anche alla Regione dove ha sede la sezione/articolazione locale, ove  essa risulti iscritta nel rispettivo elenco territoriale.
  In previsione di interventi per emergenze di livello nazionale,  il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono preventivamente con le organizzazioni, per quanto di rispettiva competenza, i necessari accordi e protocolli operativi volti ad assicurare la possibile contestuale operatività di sezioni od articolazioni locali sia nell'ambito della rispettiva colonna  mobile regionale o provinciale, sia nell'ambito della colonna   mobile nazionale dell'organizzazione di appartenenza, predisponendo altresì idonee procedure per garantire la  tempestiva circolazione delle relative comunicazioni e, in  caso  di attivazione, la necessaria informazione alla Regione di provenienza dell'organizzazione.
  La  cancellazione dall'elenco centrale è disposta, con provvedimento motivato, dal Dipartimento della Protezione Civile  per comprovati e gravi motivi, anche su segnalazione delle  autorità regionali e locali di Protezione Civile.

1.4.   Gestione informatizzata dell'Elenco azionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile

  Al fine di consentire l'aggiornamento in tempo reale  dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e la sua pubblica consultazione, il  Dipartimento della Protezione Civile e le strutture di Protezione Civile delle Regioni mettono a punto strumenti e modalità per la  gestione informatizzata degli elenchi territoriali e dell'elenco  centrale, avendo cura, in particolare, di assicurare la  tempestiva circolazione e la piena condivisione delle  informazioni utili nei casi di duplice operatività locale e nazionale.
  Il Dipartimento della Protezione Civile e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli indirizzi forniti nel presente paragrafo 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle  risorse umane, finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Benefici normativi a favore dei volontari di Protezione Civile  e delle loro organizzazioni (Articoli 9 e 10 d.P.R. n. 194/2001)

  L'attivazione  delle  organizzazioni  e  l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9  e 10 del Regolamento è finalizzata alla partecipazione delle  medesime alle attività di previsione, prevenzione e soccorso  in  caso o in vista degli eventi elencati nell'articolo 2, comma 1, della legge n.225/1992 e alle attività  addestrative e formative  nel medesimo campo.
  L'attivazione deve contenere:
    l'evento o l'attività' di riferimento;
    la decorrenza;
    il termine delle attività (in caso di interventi di  emergenza può essere specificato che essa e' valida fino a cessata esigenza);
    le modalità di accreditamento dei volontari e  di  rilascio  dei relativi attestati di partecipazione, ivi compresa l'autorità od il soggetto incaricato di rilasciarli; in caso di emergenza;   in situazioni di emergenza, come precisato in seguito,  l'individuazione del soggetto incaricato del  rilascio  degli  attestati  può  essere effettuata successivamente;
    l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 9, nei limiti temporali previsti dall'articolo 9, comma 1,  mediante  la quantificazione in   giornate/uomo di  presenza autorizzate, richiamando l'attenzione  sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul  sito  internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;
    l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 10, mediante la quantificazione di un apposito tetto di spesa in relazione alle tipologie di spese di  cui al comma 1 del medesimo articolo o, previa specifica  autorizzazione, di altre tipologie di spesa preventivamente autorizzate ai sensi del comma  3, lettera  b,  richiamando  l'attenzione sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;
    l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei  datori  di  lavoro dei  volontari  o  delle  organizzazioni  di  volontariato  attivate, precisando che tale informazione deve essere comunicata ai datori  di lavoro interessati.
  L'attivazione che, in caso o in vista di situazioni di  emergenza, viene disposta anche nelle vie brevi ovvero priva di uno o più degli elementi suindicati, deve essere  ratificata  nel  più breve tempo possibile con l'indicazione di  quanto  necessario  per la corretta gestione delle istruttorie conseguenti.
  Ove necessario, e' possibile  procedere  all'accreditamento  ed  al rilascio dell'attestazione di partecipazione anche ai  volontari  che non necessitano dell'applicazione  dei  benefici  previsti  ai  sensi dell'articolo 9.

2.1. Attività formative ed addestrative.

  Per quanto riguarda le attività di pianificazione, di  simulazione di  emergenza  e  di  formazione  teorico-pratica,  compresa quella destinata ai cittadini l'attivazione delle   organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici   previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, secondo quanto previsto dal comma  4 dell'articolo 9 medesimo, avviene  sempre  a  cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel  limite  delle  risorse  all'uopo  disponibili. Per attività formative ed addestrative promosse a  livello locale, le Regioni interessate possono concorrere con  proprie risorse alla parziale copertura dei costi preventivati.
  Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono  rivolgere istanza direttamente al Dipartimento della Protezione Civile, secondo le procedure vigenti (3). Le  sezioni locali e  le  articolazioni territoriali delle organizzazioni iscritte  nell'elenco centrale possono presentare istanza solo per il  tramite delle rispettive strutture nazionali, informando  contestualmente le strutture di Protezione Civile della Regione di appartenenza. Il rispetto delle procedure vigenti e, in  particolare, l'obbligo di presentare la relazione finale  dell'attività  formativa  o  addestrativa,  sarà considerato come elemento di valutazione in caso di presentazione  di proposte per l'organizzazione di ulteriori attività  della  medesima natura.
  Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali che intendano promuovere attività formative o addestrative a livello  locale possono presentare istanza solo per il tramite delle  rispettive Regioni,  ovvero  per  il  tramite  degli  Enti  locali  ove a ciò espressamente delegati ai sensi della normativa regionale vigente.
  Al fine di garantire una compiuta individuazione delle  spese ammissibili ed una omogenea quantificazione delle medesime, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni stabiliscono preventivamente, per quanto di rispettiva competenza, le  necessarie procedure.

2.2. Attività ed interventi in vista o in caso di emergenze o  altri eventi.

  Per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo nazionale di  cui alla lettera c) del richiamato articolo 2, comma 1,  della  legge n. 225/1992, ivi compresi gli interventi all'estero, l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale  e di quelle iscritte negli elenchi territoriali (queste ultime  per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni  e delle Province Autonome) e l'autorizzazione all'applicazione dei  benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili, ovvero, in caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nel limite delle risorse finanziarie specificamente stanziate.
  Per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di  rilievo regionale o locale di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo 2,  comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del   Regolamento, l'attivazione delle organizzazioni iscritte negli    elenchi territoriali e l'autorizzazione all'applicazione dei   benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del  Regolamento  avviene a cura delle strutture di  Protezione Civile delle   Regioni territorialmente competenti e con oneri a carico dei  rispettivi bilanci, nel limite delle risorse all'uopo stanziate, ovvero a carico delle risorse che, a titolo di compartecipazione,  il Dipartimento della Protezione Civile potrà trasferire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio da  quantificare sulla base delle attivazioni effettivamente disposte negli anni precedenti.

  2.2.1.   Attività ed interventi di rilievo nazionale o internazionale

  L'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale  e - per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni - delle organizzazioni iscritte negli elenchi   territoriali per attività ed interventi di rilievo nazionale o  internazionale è disposta dal Dipartimento della Protezione Civile. Tale attivazione può essere disposta su autonoma iniziativa del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero su richiesta delle autorità regionali e locali di Protezione Civile.
  L'eventuale coinvolgimento in attività di rilievo nazionale od internazionale dei volontari appartenenti ai Corpi dei Vigili  del Fuoco Volontari dei Comuni e delle province Autonome di Trento  e  di Bolzano, ad al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene per il tramite della Regione competente, anche in riferimento a  quanto precisato al paragrafo precedente in relazione alle rispettive regole di autonomia. L'eventuale applicazione dei  benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del  Presidente della Repubblica  n. 194/2001, con oneri a carico del  Dipartimento della Protezione Civile, avviene nell'ambito delle  disponibilità di bilancio alle scopo destinate.

  2.2.2. Attività ed interventi di rilievo locale e regionale

  L'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo locale e Regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento è disposta dalla competente autorità locale o regionale di Protezione Civile.
  L'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è disposta dalla Regione territorialmente competente.
  Qualora l'attivazione sia disposta da un'autorità locale di Protezione Civile diversa dalla Regione (Prefettura, Provincia  -  ad eccezione di Trento e di Bolzano -, Comune),  nel  rispetto dell'ordinamento vigente nel territorio interessato, l'eventuale richiesta di autorizzazione all'applicazione dei benefici  normativi deve essere rivolta in via preventiva, anche per le vie  brevi, alla Regione territorialmente competente anche per   consentire la quantificazione dei relativi oneri ed assicurarne la  disponibilità.
La disciplina delle relative procedure e' rimessa alle singole Regioni.

2.3. Casi particolari - Specifiche tipologie di eventi di  rilievo regionale o locale

  Sulla base dell'analisi delle questioni trattate negli ultimi  anni si ritiene opportuno fornire indicazioni specifiche  relativamente a due specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale:

    eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante  impatto con possibili rischi per la pubblica e privata  incolumità  (eventi a rilevante impatto locale);
    attività di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 e  in  ambiente  diverso  da  quello montano o impervio.
  In occasione di tali eventi, l'eventuale applicazione dei  benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del  Regolamento  avviene secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 2.2.2.

  2.3.1. Eventi a rilevante impatto locale

  La realizzazione di eventi che seppure circoscritti  al  territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare  grave  rischio per la pubblica e privata  incolumità  in  ragione  dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione,  a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte  delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea  del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito ricorrere  all'impiego  delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre  attività specifiche a  supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.
  L'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale  in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre  l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale  ed  afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente  competente per l'attivazione di altre organizzazioni    provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9  e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.
  In considerazione della particolarità dell'attività di  cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle  autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di Protezione Civile comunale.
  L'attivazione della pianificazione comunale non deve  interferire con le normali procedure previste da altre normative  di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e  svolgimento  di  eventi pubblici.
  Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo  le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle  organizzazioni dell'area interessata è consentito, avendo  tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla copertura  degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9  e 10 del Regolamento.


2.3.2. La ricerca di persone disperse

  La ricerca di persone disperse in contesti di cui  all'articolo  2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992,  n.  225, così come modificata  dal  decreto-legge 15 maggio 2012,  n.  59,convertito, con modificazioni dalla legge 12  luglio  2012,  n.  100, rientra direttamente tra le attività di Protezione Civile. Tutte  le attività connesse alla ricerca di persone disperse al di  fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente  tra le attività di Protezione Civile previste e disciplinate dalla legge n. 225/1992.
  La ricerca di  persone  disperse  in  ambiente  montano,  ipogeo  o impervio (intendendosi per  ambiente  impervio  quelle  porzioni  del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali  non  siano esplorabili in sicurezza senza  adeguato equipaggiamento   ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), e'  specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2  e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso  Alpino  e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.
  Le attività di soccorso in ambiente acquatico che possono qualificarsi come ricerca di persone disperse, sono da ricondurre all'articolazione delle competenze normative vigenti, sia per  quanto riguarda l'ambiente marino, dove la responsabilità del coordinamento degli interventi è attribuita al Corpo delle Capitanerie di Porto, sia per quanto riguarda le acque interne, ove operano più  autorità diversamente articolate sul  territorio  nazionale. In quest'ultimo caso, per l'eventuale ricerca conseguente al  verificarsi  di  eventi calamitosi di natura franosa o alluvionale, il  coinvolgimento  delle organizzazioni di volontariato si colloca nel più generale ambito dell'intervento  relativo alla  specifica emergenza e dovrà articolarsi con  riferimento alle strutture e modalità  di coordinamento operativo stabilite nel caso specifico.
  La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo, ovvero - con le specificazioni suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al momento  attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso può accadere che le autorità competenti possano richiedere  il  concorso nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali  di  Protezione Civile. Tale richiesta di concorso può essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le   organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a  quelle in possesso di unità cinofile addestrate per la ricerca in superficie.
  L'attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attività e' quindi consentita a condizione che:
    la richiesta di concorso sia formalmente  avanzata  da  parte  di un'autorità competente (Amministrazione Comunale, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), che si assumerà la responsabilità del coordinamento di  tutte le attività, raccordandosi con la struttura di Protezione  Civile comunale, provinciale o regionale per le opportune  direttive ed indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di  volontariato attivate; tra i compiti dell'autorità competente  così individuata rientra anche quello della ricognizione dei volontari  presenti, del rilascio  delle attestazioni di    partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti dati informativi predetti alla Regione competente;
    la richiesta di concorso sia rivolta alla struttura di Protezione Civile Comunale, Provinciale o Regionale territorialmente competente, in ragione della gravità dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio  interessato; in tali casi, dovrà comunque essere tempestivamente informata la struttura di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma competente;
    la struttura di Protezione Civile locale o regionale  alla  quale e' rivolta la richiesta si assuma l'onere di individuare ed  attivare le organizzazioni utili all'esigenza, rapportandosi  con  l'autorità richiedente per garantire il necessario supporto all'intervento.
  In caso di urgenza la formalizzazione della richiesta  di  concorso potrà avvenire anche in un momento successivo, a  ratifica, ma  si dovrà aver cura che l'individuazione  dell'autorità responsabile delle ricerche sia sufficientemente  chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza  nella conduzione delle attività di ricerca.
2.4. Disposizioni sulle procedure di istruttoria delle richieste  di rimborso in applicazione degli articoli 9  e  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 194/2001
  Entro il termine di 180 giorni previsto dal successivo paragrafo 3, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile adegua  ai  presenti indirizzi operativi le disposizioni che regolano lo svolgimento delle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articolo 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, abrogando contestualmente le disposizioni vigenti contenute nella nota circolare prot. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004.

3. Entrata in vigore e aggiornamento

  Le disposizioni contenute nei presenti indirizzi operativi  entrano in  vigore  decorsi  180  giorni  dalla  data  della  loro  adozione, consentendo in tal modo l'armonizzazione delle disposizioni regionali in materia di volontariato di Protezione Civile ai principi  in  essi contenuti. Entro il medesimo termine il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono le procedure tecniche per l'effettiva integrazione dei rispettivi elenchi, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 1.4. Sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto  speciale  di  cui  al  decreto  del Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.
  L'applicazione dei presenti indirizzi è oggetto di valutazione triennale, anche al fine  dell'adozione  di  eventuali  correttivi  o integrazioni.

    Roma, 9 novembre 2012

                                           Il Presidente: Monti


(1) I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile  2066, n. 152 (norme in materia ambientale); i reati connessi  alla criminalità organizzata; i reati contro il patrimonio dello Stato; i reati contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.

(2) I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3  aprile  2066, n. 152 (norme in materia ambientale); i reati connessi  alla criminalità organizzata; i reati contro il patrimonio dello Stato; i reati contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.

(3) Attualmente la circolare vigente e'  stata  adottata  in  data  2 Agosto 2011, prot. n. DPC/VOL/46576, ed è consultabile sul  sito del Dipartimento della Protezione Civile nella  sezione  dedicata al Volontariato.

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121