{"id":817,"date":"2013-08-23T08:40:26","date_gmt":"2013-08-23T08:40:26","guid":{"rendered":"http:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/\/?p=817"},"modified":"2020-11-11T19:27:33","modified_gmt":"2020-11-11T19:27:33","slug":"decreto-legge-14-agosto-2013-n-93","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/2013\/08\/23\/decreto-legge-14-agosto-2013-n-93\/","title":{"rendered":"DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\" align=\"center\">DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<b>Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonch\u00e9 in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141)<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0Art. 10<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a01. All&#8217;articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) il comma 1, e&#8217; sostituito dal seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;1. Al verificarsi degli eventi di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l&#8217;intesa, delibera lo stato d&#8217;emergenza, fissandone la durata e determinandone l&#8217;estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualit\u00e0 degli eventi. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di soccorso e di assistenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell&#8217;ambito dell&#8217; apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando nell&#8217;ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attivit\u00e0 previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attivit\u00e0 di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessit\u00e0 di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d&#8217;emergenza per venir meno dei relativi presupposti e&#8217; deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d&#8217;emergenza.&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) il comma 1-bis e&#8217; sostituito dal seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non pu\u00f2 superare i 180 giorni prorogabile per non pi\u00f9 di ulteriori 180 giorni.&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) al comma 2, l&#8217;ultimo periodo e&#8217; sostituito dal seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) all&#8217;organizzazione ed all&#8217;effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall&#8217;evento;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) al ripristino della funzionalit\u00e0 dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all&#8217;evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonch\u00e9 dei danni subiti dalle attivit\u00e0 economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">e) all&#8217;avvio dell&#8217;attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d) al comma 5-quinquies le parole da &#8220;del Fondo Nazionale&#8221; a &#8220;n. 196.&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e&#8217; autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l&#8217;anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all&#8217;articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A \u00a0decorrere dall&#8217;anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e&#8217; determinata annualmente, ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del &#8220;Fondo per le emergenze nazionali&#8221;.&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a02. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a03. All&#8217;articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 e&#8217; aggiunto il seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;1-bis. I Commissari delegati di cui all&#8217;articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all&#8217; articolo 43 del presente decreto.&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a04. All&#8217;articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, e&#8217; abrogato il comma 8.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0Art. 11<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a01. Limitatamente alle attivit\u00e0 di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e&#8217; istituito nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;interno &#8211; Missione &#8220;Soccorso Civile&#8221; &#8211; Programma &#8220;Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico&#8221; un fondo per l&#8217;anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l&#8217;anno 2013. A decorrere dall&#8217;anno 2014, lo stanziamento del fondo \u00e9 determinato annualmente con la legge di bilancio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a02. Una quota del fondo di cui all&#8217;articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, e&#8217; assegnata per l&#8217;anno 2013 per le finalit\u00e0 di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a03. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all&#8217;erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle emergenze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a04. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell&#8217;interno &#8211; Missione &#8220;Soccorso Civile&#8221;, ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell&#8217;interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, tramite l&#8217;Ufficio centrale del bilancio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a05. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) all&#8217;articolo 8, comma 4, le parole &#8220;e le forze di polizia&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) all&#8217;articolo 71, dopo il comma 13, e&#8217; inserito il seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;13-bis. Al fine di garantire la continuit\u00e0 e l&#8217;efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco pu\u00f2 effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell&#8217;allegato VII di cui dispone a titolo di propriet\u00e0 o comodato d&#8217;uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) all&#8217;articolo 73, dopo il comma 5, e&#8217; inserito il seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;5-bis. Al fine di garantire la continuit\u00e0 e l&#8217;efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l&#8217;abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all&#8217;utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 \u00a0Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonch\u00e9 in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141) \u00a0Art. 10 \u00a0Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 \u00a01. 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