{"id":730,"date":"2013-02-04T17:13:32","date_gmt":"2013-02-04T17:13:32","guid":{"rendered":"http:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/\/?p=730"},"modified":"2020-11-11T19:27:42","modified_gmt":"2020-11-11T19:27:42","slug":"direttiva-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-9-novembre-2012","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/2013\/02\/04\/direttiva-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-9-novembre-2012\/","title":{"rendered":"Nuovi indirizzi operativi (febbraio 2013) per il volontariato di protezione civile Pubblicato sulla Direttiva del Pres del Cons del 9 novembre 2012"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>Indirizzi operativi volti ad assicurare l&#8217;unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all&#8217;attivita&#8217; di protezione civile. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 1-2-2013).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Ancora una norma innovatrice\u00a0tesa a regolare la trattazione di alcuni dei nuovi compiti della componente volontaria della protezione civile italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il processo iniziato con la pubblicazione dei decreti attuativi del DLgs 81\/08,\u00a0 procede adesso con questa direttiva, che ha il chiaro scopo di indicare le responsabilit\u00e0 dell&#8217;attivazione del volontariato di protezione civile e, cosa non secondaria, chi si deve fare carico delle spese di gestione delle attivit\u00e0. Novit\u00e0 assoluta nel settore \u00e8 quella che\u00a0dispone che, l&#8217;utilizzo delle organizzazioni di volontariato durante manifestazioni di rilevante impatto locale <span style=\"text-decoration: underline;\">organizzate da privati<\/span>, vedono le componenti pubbliche obbligate ad osservare dei protocolli necessari ad assicurare un servizio sicuro e di qualit\u00e0, e quelle private a partecipare\u00a0attivamente alla copertura delle spese!!!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa ed altre novit\u00e0 sono presenti sulla direttiva appena publlicata in GU: una pi\u00f9 precisa ed articolata organizzazione degli albi locali e nazionali del volontariato, la possibilt\u00e0 delle organizzazioni di scegliere l&#8217;area di intervento a cui rivolgere la propria attivit\u00e0,\u00a0note esplicative sui contenuti obbligatori nei documenti da produrre per i riconoscimenti delle organizzazioni,\u00a0le procedure per la crezione della documentazione necessaria per godere dei benefici di legge e per la rifusione del mancato guadagno delle aziende\u00a0presso le quali i volontari sono assunti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli argomenti\u00a0contenuti nella nuova direttiva\u00a0sono diversi ed importanti, e la formazione specifica su questo argomento \u00e8 quanto mai urgente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Richiedi informazioni sulla norma e sui corsi specifici su questo argomento attraverso la pagina &#8220;contatti&#8221; presente nel men\u00f9 a destra.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito, viene pubblicato il testo completo della norma.<\/p>\n<p align=\"center\">DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2012<\/p>\n<pre>Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile.(13A00827) (GU n.27 del 1-2-2013)<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0IL PRESIDENTE<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni,\u00a0 recante\u00a0 \u00abIstituzione\u00a0 del\u00a0 Servizio\u00a0 nazionale\u00a0 della Protezione Civile\u00bb e, in particolare, l'articolo 18, che al\u00a0 comma\u00a0 1 disciplina le modalit\u00e0 per promuovere la pi\u00f9 ampia\u00a0 partecipazione delle\u00a0 organizzazioni di volontariato di protezione\u00a0 Civile\u00a0 alle attivit\u00e0 di previsione, prevenzione e soccorso in\u00a0 vista o in occasione di calamit\u00e0 naturali, catastrofi o degli\u00a0 altri eventi oggetto della legge medesima, e che al comma 3 rinvia la definizione dei modi e delle forme di partecipazione delle\u00a0 organizzazioni di volontariato alle attivit\u00e0 di Protezione Civile\u00a0 ad un apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all'articolo 17\u00a0 della legge 23 agosto 1988, n. 400;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante \u00abConferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato\u00a0 alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della\u00a0 legge 15 marzo 1997, n. 59\u00bb e, in particolare, l'articolo 107,\u00a0 comma 1, che stabilisce la competenza dello Stato in materia di\u00a0 indirizzo, promozione e coordinamento delle attivit\u00e0 delle\u00a0 amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni,\u00a0 delle\u00a0 province, dei comuni, delle comunit\u00e0 montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in\u00a0 materia\u00a0 di\u00a0 Protezione Civile, e\u00a0 l'articolo\u00a0 108,\u00a0 comma\u00a0 1,\u00a0 lettera\u00a0 a),\u00a0 punto\u00a0 7),\u00a0 che attribuisce alle regioni le funzioni\u00a0 relative\u00a0 agli\u00a0 interventi\u00a0 per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8\u00a0 febbraio\u00a0 2001, n. 194, recante \u00abRegolamento recante nuova disciplina\u00a0\u00a0 della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivit\u00e0 di Protezione Civile\u00bb, con\u00a0 il\u00a0 quale\u00a0 e'\u00a0 stata\u00a0 data\u00a0 attuazione alla richiamata disposizione contenute nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 225\/1992;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Considerato che il predetto Regolamento contiene la\u00a0 disciplina generale delle modalit\u00e0 di partecipazione delle organizzazioni \u00a0di volontariato alle attivit\u00e0 di Protezione Civile relativamente\u00a0 alla definizione e al riconoscimento delle diverse tipologie di organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, alla\u00a0 promozione e realizzazione delle attivit\u00e0 formative ed addestrative finalizzate al miglioramento della capacit\u00e0 operative delle organizzazioni e dei volontari ad esse appartenenti,\u00a0 nonch\u00e9\u00a0 alla partecipazione\u00a0 delle organizzazioni alle attivit\u00e0 operative in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, della legge n. 225\/1992;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre\u00a0 2001, n. 401, e successiva modificazioni ed integrazione,\u00a0\u00a0\u00a0 recante \u00abDisposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle\u00a0 attivit\u00e0 di Protezione\u00a0 Civile e\u00a0 per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile\u00bb, che prevede, in particolare, che il Presidente\u00a0 del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi\u00a0 dei\u00a0\u00a0 programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonch\u00e9 i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle\u00a0 conseguenti misure\u00a0 di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali;<\/pre>\n<pre>\u00a0 Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005,\u00a0 n.90, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,\u00a0 n. 152, che prevede che il Presidente del\u00a0 Consiglio dei\u00a0 Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivit\u00e0 di Protezione Civile,\u00a0\u00a0 predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma\u00a0 2,\u00a0 del decreto-legge 7\u00a0\u00a0 settembre 2001, n. 343,\u00a0\u00a0 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Ritenuto necessario adottare i predetti indirizzi operativi,\u00a0 anche al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attivit\u00e0 del volontariato di Protezione Civile,precisando, anche\u00a0 alla luce dell'applicazione pratica riscontrata a partire\u00a0 dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo, ambiti operativi\u00a0 e\u00a0 modalit\u00e0 di attuazione di talune delle disposizioni in esso contenute;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Dato atto che sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Viste le note del 5 marzo 2012, del 29 marzo 2012 e del 20 febbraio 2012 con le\u00a0 quali\u00a0 hanno\u00a0 espresso\u00a0 il\u00a0 proprio\u00a0 parere\u00a0 favorevole, rispettivamente, il Presidente della Consulta\u00a0\u00a0 Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione\u00a0 Civile, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25\u00a0 gennaio 2008, il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana ed il Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, per quanto di interesse delle due strutture operative;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Considerato che taluni temi trattati nei presenti indirizzi operativi sono stati oggetto di approfondimento in occasione\u00a0 degli \u00abStati Generali del Volontariato di Protezione Civile\u00bb,\u00a0 svoltisi a Roma dal 13 al 15 aprile 2012 e che nel documento\u00a0 conclusivo approvato dall'assemblea dei delegati sono contenuti auspici conformi al contenuto dei medesimi;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata istituita con\u00a0 il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del\u00a0 giorno 21 giugno 2012;<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A d o t t a<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0i seguenti indirizzi operativi<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>finalizzati\u00a0\u00a0 ad\u00a0\u00a0 assicurare\u00a0\u00a0 l'unitaria\u00a0\u00a0\u00a0 partecipazione\u00a0\u00a0 delle organizzazioni di volontariato all'attivit\u00e0 di Protezione Civile<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre><strong>Premesse e finalit\u00e0.<\/strong><\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Il volontariato di Protezione Civile costituisce una\u00a0 componente fondamentale del Servizio nazionale della Protezione Civile e\u00a0 dei sistemi regionali e locali che lo compongono. La qualificazione\u00a0 come struttura operativa consente alle organizzazioni di\u00a0 volontariato di Protezione Civile di prendere attivamente parte a tutte le attivit\u00e0 previste dalla legge: la previsione, la prevenzione, l'intervento di soccorso ed il supporto per il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0La legislazione tutela\u00a0 l'autonomia\u00a0 del\u00a0 volontariato,\u00a0 anche\u00a0 nel particolare settore della Protezione Civile, e pone la sua promozione tra gli obiettivi primari in capo allo Stato,\u00a0 alle\u00a0 Regioni\u00a0 e\u00a0 agli Enti locali.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Il Regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, (di seguito \u00abRegolamento\u00bb) e' uno strumento\u00a0 di\u00a0 straordinaria\u00a0 efficacia per assicurare la\u00a0\u00a0 piena partecipazione delle organizzazioni di volontariato agli\u00a0 interventi in emergenza, alle attivit\u00e0 di previsione e prevenzione\u00a0 dei rischi nonch\u00e9 a quelle di pianificazione delle emergenze. Gli\u00a0 istituti in esso contenuti hanno consentito di conseguire risultati positivi\u00a0 sia nelle attivit\u00e0 preparatorie e formative che in quelle di intervento operativo, anche nelle emergenze di pi\u00f9 vaste dimensioni.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0E'\u00a0 ora\u00a0 necessario procedere al consolidamento dei risultati conseguiti ed alla contestuale stabilizzazione del ruolo del volontariato di Protezione Civile nell'ambito del Servizio\u00a0 nazionale istituito nel 1992.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0I presenti indirizzi operativi si focalizzano sulla\u00a0 partecipazione delle organizzazioni di volontariato di\u00a0 Protezione\u00a0 Civile, nelle diverse forme associative che la legge consente,\u00a0 alle\u00a0 attivit\u00e0\u00a0 di previsione, prevenzione e soccorso da\u00a0 svolgere\u00a0 in vista o in occasione degli eventi individuati dall'articolo 2,\u00a0 comma\u00a0 1,\u00a0 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonch\u00e9 alle attivit\u00e0 di\u00a0 formazione ed addestramento nella stessa materia.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Gli eventi individuati dalla predetta disposizione sono\u00a0 articolati in tre tipologie, le prime due delle quali (lettere a. e b.) possono essere attribuite latu sensu al mondo\u00a0 dell'operativit\u00e0\u00a0 su\u00a0 scala locale o regionale. L'ultima (lettera c.) e', invece, rappresentativa del mondo dell'operativit\u00e0 su\u00a0 scala nazionale. Nelle more della piena attuazione delle\u00a0 disposizioni contenute in materia di Protezione Civile nel cosiddetto \u00abfederalismo amministrativo\u00bb, varato con la legge\u00a0 15\u00a0 marzo\u00a0 1997,\u00a0 n.\u00a0 59,\u00a0 e\u00a0 successive\u00a0 modifiche\u00a0 ed integrazioni, nonch\u00e9 disciplinato dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il regolamento ha ritenuto opportuno assimilare ed omogeneizzare\u00a0 la\u00a0 trattazione\u00a0 di\u00a0 tutte\u00a0 le attivit\u00e0 da svolgersi a cura dei volontari di Protezione\u00a0 Civile, indipendentemente dall'ambito territoriale ed operativo\u00a0\u00a0\u00a0 di riferimento, introducendo un apposito periodo di supplenza\u00a0 dello Stato, in attesa che, secondo quanto previsto dall'articolo\u00a0 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194\/2001, le Regioni e le Province Autonome legiferassero sul tema, garantendo\u00a0 la piena funzionalit\u00e0 degli istituti contenuti nel regolamento\u00a0 anche\u00a0 a livello locale.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Tutto ci\u00f2 premesso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.\u00a0 343,\u00a0 convertito, con\u00a0 modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 9\u00a0 novembre\u00a0\u00a0 2001,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 401 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio\u00a0 2005,\u00a0 n.\u00a0 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni\u00a0 di volontariato all'attivit\u00e0 di Protezione Civile, nel predetto\u00a0 quadro ordinamentale vengono\u00a0 emanati specifici indirizzi operativi con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalit\u00e0:<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0 valorizzare\u00a0 la\u00a0\u00a0 partecipazione\u00a0\u00a0 delle\u00a0\u00a0 organizzazioni\u00a0\u00a0 nello svolgimento di tutte le attivit\u00e0 previste dalla legge n. 225\/1992;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0promuovere l'assunzione da\u00a0 parte\u00a0 delle\u00a0 Regioni\u00a0 e\u00a0 degli\u00a0 Enti locali della piena responsabilit\u00e0 delle funzioni ad esse\u00a0 attribuite dalle disposizioni vigenti in materia di\u00a0 organizzazione\u00a0 ed\u00a0 impiego del volontariato di Protezione\u00a0 Civile,\u00a0 dando\u00a0 attuazione\u00a0 a\u00a0 quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0semplificare ed agevolare l'applicazione degli istituti contenuti nel Regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni\u00a0 previste dagli articoli 8,\u00a0 9\u00a0 e\u00a0 10\u00a0 e\u00a0 finalizzate\u00a0 a\u00a0 consentire\u00a0 la\u00a0 piena partecipazione delle organizzazioni\u00a0 alle\u00a0 attivit\u00e0\u00a0 di\u00a0 previsione, prevenzione ed intervento\u00a0 in\u00a0 vista o\u00a0 in occasione degli eventi oggetto della legge n. 225\/1992, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 formative ed addestrative nei medesimi campi;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e\u00a0 delle Regioni, riconfigurando in tal senso la struttura\u00a0\u00a0 dell'elenco nazionale previsto dall'articolo 1 del Regolamento.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre><strong>1. Elenco\u00a0 nazionale\u00a0 delle\u00a0\u00a0 Organizzazioni\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 volontariato\u00a0\u00a0 di Protezione Civile (Art. 1 d.P.R. n. 194\/2001)<\/strong><\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>1.1. L'Elenco nazionale.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0 Le organizzazioni che intendono partecipare alle attivit\u00e0\u00a0 di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati dall'articolo 2 della legge n. 225\/1992,\u00a0 come\u00a0 integrati dalle disposizioni in materia di interventi all'estero (decreto-legge n. 90\/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152\/2005) nonch\u00e9 svolgere attivit\u00e0 formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritte\u00a0\u00a0 nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di\u00a0\u00a0 Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Possono essere iscritte nell'elenco nazionale le organizzazioni aventi i requisiti specificati dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento, nelle diverse forme organizzative ed articolazioni operative disciplinate dai rispettivi statuti, ed i gruppi\u00a0 comunali di Protezione Civile.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento e' costituito dalla sommatoria:<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai\u00a0 sensi del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla legge\u00a0 11\u00a0 agosto 1991, n. 266, nonch\u00e9 dalle rispettive legislazioni\u00a0 regionali in materia di Protezione Civile, detti \u00abelenchi\u00a0 territoriali\u00a0 del volontariato di Protezione Civile\u00bb;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di\u00a0 seguito \u00abDipartimento della Protezione Civile\u00bb) ai sensi del comma 4,\u00a0 detto \u00abelenco centrale del volontariato di Protezione Civile\u00bb.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'accesso ai benefici previsti\u00a0 dal\u00a0 Regolamento\u00a0 e'\u00a0 consentito\u00a0 a tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale, fin dal momento dell'iscrizione.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale possono essere attivate e chiamate ad operare in caso di eventi di rilievo nazionale.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Il possesso dei requisiti di idoneit\u00e0 tecnico-operativa\u00a0 necessari per l'iscrizione agli elenchi territoriali o all'elenco centrale deve essere verificato periodicamente, secondo\u00a0\u00a0\u00a0 tempistiche di aggiornamento stabilite preventivamente e, comunque, non superiori\u00a0 a tre anni.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>1.2. Gli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Le organizzazioni che intendono operare per attivit\u00e0 od eventi\u00a0 di rilievo regionale o locale devono essere iscritte negli\u00a0 elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile, ossia nell'elenco della regione\u00a0 nella\u00a0 quale\u00a0 hanno\u00a0 la\u00a0 propria\u00a0 sede\u00a0 operativa. Le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le variazioni\u00a0 negli elenchi territoriali sono contestualmente notificate ai\u00a0 Comuni\u00a0 interessati, affinch\u00e9 i Sindaci, in qualit\u00e0 di autorit\u00e0 comunali di\u00a0 Protezione Civile, dispongano di un quadro completo e\u00a0 costantemente\u00a0 aggiornato delle potenzialit\u00e0 del volontariato di Protezione Civile disponibili sul territorio di competenza.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile\u00a0 viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 6 della\u00a0 legge 11 agosto 1991, n. 266. Le organizzazioni che ne hanno i\u00a0 requisiti possono essere iscritte ad entrambi.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il\u00a0 presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e\u00a0\u00a0 l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorit\u00e0 locali di\u00a0 Protezione Civile del proprio territorio (le regioni, le province e i comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Possono iscriversi negli elenchi territoriali del\u00a0 volontariato\u00a0 di Protezione Civile:<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0a) le organizzazioni di volontariato costituite\u00a0 ai\u00a0 sensi\u00a0 della legge n. 266\/1991 aventi carattere locale;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0b)\u00a0 le organizzazioni di altra natura purch\u00e9 a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0c) i gruppi comunali e intercomunali;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Possono, inoltre, iscriversi negli elenchi territoriali i coordinamenti\u00a0 territoriali che\u00a0 raccolgono pi\u00f9\u00a0 gruppi od organizzazioni delle suindicate tipologie, ove esistenti e costituiti nel rispetto delle apposite discipline regionali o\u00a0 provinciali. Un medesimo coordinamento pu\u00f2 comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte e 4 le categorie sopra individuate.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Al fine di consentire la necessaria ottimizzazione della\u00a0 gestione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio\u00a0 in caso di emergenze nazionali, le articolazioni locali di\u00a0 organizzazioni a diffusione sovra-regionale o nazionale di cui\u00a0 alla\u00a0 lettera d), al momento dell'iscrizione devono comunicare esplicitamente la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della\u00a0\u00a0 rispettiva\u00a0 colonna mobile nazionale. Qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente. Le predette comunicazioni devono essere\u00a0 notificate contestualmente anche ai Comuni ove hanno sede le organizzazioni, al fine di consentire la necessaria\u00a0 ottimizzazione delle risorse effettivamente disponibili sul\u00a0 territorio sia in occasione di emergenze di rilievo locale sia per il supporto e la partecipazione alle attivit\u00e0 ordinarie di Protezione Civile a livello comunale, ivi comprese quelle prevista dall'articolo 8 del decreto\u00a0 del\u00a0 Presidente della Repubblica n. 194\/2001.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Le modalit\u00e0 per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali sono\u00a0 disciplinate\u00a0 dalle\u00a0 rispettive\u00a0 legislazioni\u00a0\u00a0 regionali che determinano altres\u00ec i necessari requisiti\u00a0 di\u00a0\u00a0\u00a0 idoneit\u00e0 tecnico-operativa delle organizzazioni e la\u00a0\u00a0 periodicit\u00e0\u00a0\u00a0 di aggiornamento del\u00a0 possesso\u00a0 dei\u00a0 medesimi.\u00a0 Tali\u00a0 requisiti\u00a0 devono, comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base:<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01.\u00a0 esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0a. assenza di fini di lucro;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0b. esplicitazione dello svolgimento di attivit\u00e0 di\u00a0 Protezione Civile;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0c. presenza prevalente della componente volontaria;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a02. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne\u00a0 penali, passate in giudicato, per reati\u00a0 che\u00a0 comportano\u00a0 l'interdizione\u00a0 dai pubblici uffici (1) , da attestarsi\u00a0 mediante\u00a0 autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente\u00a0\u00a0 requisito \u00e8 riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al\u00a0 gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03.\u00a0 aver realizzato nel precedente\u00a0 triennio attivit\u00e0 di Protezione Civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (questa condizione non e' necessaria in fase di prima iscrizione).<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera a) e' inoltre richiesto il seguente 4\u00b0 requisito minimo\u00a0 di base:<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a04. democraticit\u00e0 della struttura ed elettivit\u00e0 delle cariche associative.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali possono operare anche per attivit\u00e0 od eventi di rilievo nazionale. In\u00a0 tal caso il Dipartimento della Protezione Civile attiva le organizzazioni mediante la Regione di appartenenza, che\u00a0 provvede\u00a0 altres\u00ec al conseguente coordinamento operativo. Sono fatte salve\u00a0 le specifiche disposizioni relative alle sezioni delle\u00a0 organizzazioni di rilievo nazionale iscritte nell'elenco centrale.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'iscrizione, la gestione e la cancellazione dagli elenchi territoriali \u00e8 disciplinata dalle rispettive disposizioni regionali.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Al fine di armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di volontariato di Protezione Civile agli indirizzi\u00a0 operativi qui esposti, le Regioni provvedono ai necessari\u00a0 adempimenti entro il termine di 180 giorni previsto dal paragrafo\u00a0 3 dei presenti indirizzi.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>1.3. L'Elenco centrale del volontariato di Protezione Civile.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0 Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile, e le eventuali rispettive sezioni locali\u00a0 e articolazioni territoriali come di seguito specificate, possono operare in caso di eventi o attivit\u00e0 di rilievo nazionale.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'iscrizione nell'elenco centrale costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte dell'autorit\u00e0 nazionale di Protezione Civile (il Dipartimento della Protezione Civile), anche ai\u00a0 fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile:<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0a) le strutture nazionali di coordinamento delle\u00a0 organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n.\u00a0 266\/1991 diffuse in pi\u00f9 regioni o province autonome;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0b) le strutture nazionali di coordinamento delle\u00a0 organizzazioni di altra natura purch\u00e9 a componente\u00a0 prevalentemente volontaria e diffuse in pi\u00f9 regioni o province autonome;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0c) organizzazioni appartenenti alle categorie a) e\u00a0 b)\u00a0 prive\u00a0 di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni\u00a0 specifiche ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di\u00a0 particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0d) le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali ed intercomunali di Protezione Civile.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Le modalit\u00e0 per richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale\u00a0 sono disciplinate dal Dipartimento della Protezione\u00a0 Civile\u00a0 nel\u00a0 rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 194\/2001,\u00a0 assicurando la distinzione delle quattro categorie sopra richiamate.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0I requisiti strutturali e le caratteristiche di capacit\u00e0 tecnico-operativa di rilievo nazionale delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nell'elenco centrale sono i seguenti:<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01.\u00a0 esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0a. assenza di fini di lucro;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0b. esplicitazione, dello svolgimento di attivit\u00e0 di Protezione Civile;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0c. presenza prevalente della componente volontaria;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a02. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne\u00a0 penali,passate in giudicato, per reati\u00a0 che\u00a0 comportano\u00a0 l'interdizione\u00a0 dai pubblici uffici (2) , da attestarsi\u00a0 mediante\u00a0 autocertificazione\u00a0 da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03. rilevanza operativa nazionale argomentata con\u00a0 riferimento\u00a0 ai seguenti parametri:<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0in fase di prima iscrizione:<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0dimensioni e diffusione sul territorio nazionale;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0partecipazione\u00a0 documentata\u00a0 ad\u00a0 attivit\u00e0\u00a0 ed\u00a0 interventi\u00a0 a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal\u00a0 Dipartimento della Protezione Civile;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0strutturazione organizzativa che presenti un'effettiva capacit\u00e0 di coordinamento e mobilitazione del livello centrale;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0possesso di un meccanismo di mobilitazione operativo h24, anche mediante la gestione di una sala operativa nazionale;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0capacit\u00e0 specifica in particolari settori di interesse strategico del Dipartimento della Protezione Civile;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0ai fini della conferma periodica dell'iscrizione:<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0conferma dei requisiti su elencati;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0partecipazione documentata ad attivit\u00e0 ed interventi\u00a0 a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal\u00a0 Dipartimento della Protezione Civile relativi al precedente triennio.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera a) e' inoltre richiesto il seguente 4\u00b0\u00a0 requisito\u00a0 minimo\u00a0 di base:<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a04. democraticit\u00e0 della struttura ed elettivit\u00e0 delle cariche associative.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0I requisiti di cui al punto 3 possono essere articolati anche\u00a0 con riferimento ad attivit\u00e0 diverse da\u00a0 quelle finalizzate agli interventi di emergenza (quali\u00a0 la\u00a0 diffusione\u00a0 della\u00a0 conoscenza\u00a0 di Protezione Civile, l'informazione alla popolazione in tema di previsione e prevenzione dei rischi, la formazione) a condizioni\u00a0 che venga mantenuta la caratteristica di unitariet\u00e0 del\u00a0 meccanismo di mobilitazione.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'iscrizione nell'elenco centrale di un'organizzazione\u00a0 diffusa\u00a0 in pi\u00f9 regioni pu\u00f2 comportare il riconoscimento anche delle\u00a0 sezioni locali ed articolazioni territoriali segnalate dalla\u00a0\u00a0 struttura nazionale dell'organizzazione medesima come operative\u00a0 per attivit\u00e0 di rilievo nazionale, vale a dire incluse nel\u00a0 dispositivo di mobilitazione della rispettiva colonna mobile nazionale. Al riguardo si richiama quanto precedentemente precisato in ordine al necessario coordinamento informativo\u00a0\u00a0 delle articolazioni locali delle organizzazioni che risultino\u00a0\u00a0 iscritte anche negli elenchi territoriali.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'aggiornamento della segnalazione delle sezioni locali ed articolazioni territoriali operative per attivit\u00e0 di rilievo nazionale deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso\u00a0 di emergenza possono essere segnalate anche ulteriori sezioni od articolazioni, purch\u00e9 in possesso dei necessari requisiti. La segnalazione deve essere inviata, per opportuna conoscenza, anche alla Regione dove ha sede la sezione\/articolazione locale, ove\u00a0 essa risulti iscritta nel rispettivo elenco territoriale.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0In previsione di interventi per emergenze di livello nazionale,\u00a0 il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono preventivamente con le organizzazioni, per quanto di rispettiva competenza, i necessari accordi e protocolli operativi volti ad assicurare la possibile contestuale operativit\u00e0 di sezioni od articolazioni locali sia nell'ambito della rispettiva colonna\u00a0 mobile regionale o provinciale, sia nell'ambito della colonna\u00a0\u00a0 mobile nazionale dell'organizzazione di appartenenza, predisponendo altres\u00ec idonee procedure per garantire la\u00a0 tempestiva circolazione delle relative comunicazioni e, in\u00a0 caso\u00a0 di attivazione, la necessaria informazione alla Regione di provenienza dell'organizzazione.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0La\u00a0 cancellazione dall'elenco centrale \u00e8 disposta, con provvedimento motivato, dal Dipartimento della Protezione Civile\u00a0 per comprovati e gravi motivi, anche su segnalazione delle\u00a0 autorit\u00e0 regionali e locali di Protezione Civile.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>1.4.\u00a0\u00a0 Gestione informatizzata dell'Elenco azionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Al fine di consentire l'aggiornamento in tempo reale\u00a0 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e la sua pubblica consultazione, il\u00a0 Dipartimento della Protezione Civile e le strutture di Protezione Civile delle Regioni mettono a punto strumenti e modalit\u00e0 per la\u00a0 gestione informatizzata degli elenchi territoriali e dell'elenco\u00a0 centrale, avendo cura, in particolare, di assicurare la\u00a0 tempestiva circolazione e la piena condivisione delle\u00a0 informazioni utili nei casi di duplice operativit\u00e0 locale e nazionale.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Il Dipartimento della Protezione Civile e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli indirizzi forniti nel presente paragrafo 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle\u00a0 risorse umane, finanziarie\u00a0 e strumentali disponibili a legislazione vigente.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre><strong>2. Benefici normativi a favore dei volontari di Protezione Civile\u00a0 e delle loro organizzazioni (Articoli 9 e 10 d.P.R. n. 194\/2001)<\/strong><\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'attivazione\u00a0 delle\u00a0 organizzazioni\u00a0 e\u00a0 l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9\u00a0 e 10 del Regolamento \u00e8 finalizzata alla partecipazione delle\u00a0 medesime alle attivit\u00e0 di previsione, prevenzione e soccorso\u00a0 in\u00a0 caso o in vista degli eventi elencati nell'articolo 2, comma 1, della legge n.225\/1992 e alle attivit\u00e0\u00a0 addestrative e formative\u00a0 nel medesimo campo.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'attivazione deve contenere:<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0l'evento o l'attivit\u00e0' di riferimento;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0la decorrenza;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0il termine delle attivit\u00e0 (in caso di interventi di\u00a0 emergenza pu\u00f2 essere specificato che essa e' valida fino a cessata esigenza);<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0le modalit\u00e0 di accreditamento dei volontari e\u00a0 di\u00a0 rilascio\u00a0 dei relativi attestati di partecipazione, ivi compresa l'autorit\u00e0 od il soggetto incaricato di rilasciarli; in caso di emergenza;\u00a0\u00a0 in situazioni di emergenza, come precisato in seguito,\u00a0 l'individuazione del soggetto incaricato del\u00a0 rilascio\u00a0 degli\u00a0 attestati\u00a0 pu\u00f2\u00a0 essere effettuata successivamente;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 9, nei limiti temporali previsti dall'articolo 9, comma 1,\u00a0 mediante\u00a0 la quantificazione in\u00a0\u00a0 giornate\/uomo di\u00a0 presenza autorizzate, richiamando l'attenzione\u00a0 sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul\u00a0 sito\u00a0 internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 10, mediante la quantificazione di un apposito tetto di spesa in relazione alle tipologie di spese di\u00a0 cui al comma 1 del medesimo articolo o, previa specifica\u00a0 autorizzazione, di altre tipologie di spesa preventivamente autorizzate ai sensi del comma\u00a0 3, lettera\u00a0 b,\u00a0 richiamando\u00a0 l'attenzione sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei\u00a0 datori\u00a0 di\u00a0 lavoro dei\u00a0 volontari\u00a0 o\u00a0 delle\u00a0 organizzazioni\u00a0 di\u00a0 volontariato\u00a0 attivate, precisando che tale informazione deve essere comunicata ai datori\u00a0 di lavoro interessati.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'attivazione che, in caso o in vista di situazioni di\u00a0 emergenza, viene disposta anche nelle vie brevi ovvero priva di uno o pi\u00f9 degli elementi suindicati, deve essere\u00a0 ratificata\u00a0 nel\u00a0 pi\u00f9 breve tempo possibile con l'indicazione di\u00a0 quanto\u00a0 necessario\u00a0 per la corretta gestione delle istruttorie conseguenti.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Ove necessario, e' possibile\u00a0 procedere \u00a0all'accreditamento\u00a0 ed\u00a0 al rilascio dell'attestazione di partecipazione anche ai\u00a0 volontari\u00a0 che non necessitano dell'applicazione\u00a0 dei\u00a0 benefici\u00a0 previsti\u00a0 ai\u00a0 sensi dell'articolo 9.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>2.1. Attivit\u00e0 formative ed addestrative.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Per quanto riguarda le attivit\u00e0 di pianificazione, di\u00a0 simulazione di\u00a0 emergenza\u00a0 e\u00a0 di\u00a0 formazione\u00a0 teorico-pratica,\u00a0 compresa quella destinata ai cittadini l'attivazione delle\u00a0\u00a0 organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici\u00a0\u00a0 previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, secondo quanto previsto dal comma\u00a0 4 dell'articolo 9 medesimo, avviene\u00a0 sempre\u00a0 a\u00a0 cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel\u00a0 limite\u00a0 delle\u00a0 risorse\u00a0 all'uopo\u00a0 disponibili. Per attivit\u00e0 formative ed addestrative promosse a\u00a0 livello locale, le Regioni interessate possono concorrere con\u00a0 proprie risorse alla parziale copertura dei costi preventivati.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono\u00a0 rivolgere istanza direttamente al Dipartimento della Protezione Civile, secondo le procedure vigenti (3). Le\u00a0 sezioni locali e\u00a0 le\u00a0 articolazioni territoriali delle organizzazioni iscritte\u00a0 nell'elenco centrale possono presentare istanza solo per il\u00a0 tramite delle rispettive strutture nazionali, informando\u00a0 contestualmente le strutture di Protezione Civile della Regione di appartenenza. Il rispetto delle procedure vigenti e, in\u00a0 particolare, l'obbligo di presentare la relazione finale\u00a0 dell'attivit\u00e0\u00a0 formativa\u00a0 o\u00a0 addestrativa,\u00a0 sar\u00e0 considerato come elemento di valutazione in caso di presentazione\u00a0 di proposte per l'organizzazione di ulteriori attivit\u00e0\u00a0 della\u00a0 medesima natura.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali che intendano promuovere attivit\u00e0 formative o addestrative a livello\u00a0 locale possono presentare istanza solo per il tramite delle\u00a0 rispettive Regioni,\u00a0 ovvero\u00a0 per\u00a0 il\u00a0 tramite\u00a0 degli\u00a0 Enti\u00a0 locali\u00a0 ove a ci\u00f2 espressamente delegati ai sensi della normativa regionale vigente.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Al fine di garantire una compiuta individuazione delle\u00a0 spese ammissibili ed una omogenea quantificazione delle medesime, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni stabiliscono preventivamente, per quanto di rispettiva competenza, le\u00a0 necessarie procedure.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>2.2. Attivit\u00e0 ed interventi in vista o in caso di emergenze o\u00a0 altri eventi.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Per quanto riguarda le attivit\u00e0 di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo nazionale di\u00a0 cui alla lettera c) del richiamato articolo 2, comma 1,\u00a0 della\u00a0 legge n. 225\/1992, ivi compresi gli interventi all'estero, l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale\u00a0 e di quelle iscritte negli elenchi territoriali (queste ultime\u00a0 per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni\u00a0 e delle Province Autonome) e l'autorizzazione all'applicazione dei\u00a0 benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili, ovvero, in caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nel limite delle risorse finanziarie specificamente stanziate.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Per quanto riguarda le attivit\u00e0 di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di\u00a0 rilievo regionale o locale di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo 2,\u00a0 comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del\u00a0\u00a0 Regolamento, l'attivazione delle organizzazioni iscritte negli\u00a0\u00a0\u00a0 elenchi territoriali e l'autorizzazione all'applicazione dei\u00a0\u00a0 benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del\u00a0 Regolamento\u00a0 avviene a cura delle strutture di\u00a0 Protezione Civile delle\u00a0\u00a0 Regioni territorialmente competenti e con oneri a carico dei\u00a0 rispettivi bilanci, nel limite delle risorse all'uopo stanziate, ovvero a carico delle risorse che, a titolo di compartecipazione,\u00a0 il Dipartimento della Protezione Civile potr\u00e0 trasferire, nell'ambito delle proprie disponibilit\u00e0 di bilancio da\u00a0 quantificare sulla base delle attivazioni effettivamente disposte negli anni precedenti.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a02.2.1.\u00a0\u00a0 Attivit\u00e0 ed interventi di rilievo nazionale o internazionale<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale\u00a0 e - per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni - delle organizzazioni iscritte negli elenchi\u00a0\u00a0 territoriali per attivit\u00e0 ed interventi di rilievo nazionale o\u00a0 internazionale \u00e8 disposta dal Dipartimento della Protezione Civile. Tale attivazione pu\u00f2 essere disposta su autonoma iniziativa del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero su richiesta delle autorit\u00e0 regionali e locali di Protezione Civile.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'eventuale coinvolgimento in attivit\u00e0 di rilievo nazionale od internazionale dei volontari appartenenti ai Corpi dei Vigili\u00a0 del Fuoco Volontari dei Comuni e delle province Autonome di Trento\u00a0 e\u00a0 di Bolzano, ad al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene per il tramite della Regione competente, anche in riferimento a\u00a0 quanto precisato al paragrafo precedente in relazione alle rispettive regole di autonomia. L'eventuale applicazione dei\u00a0 benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del\u00a0 Presidente della Repubblica\u00a0 n. 194\/2001, con oneri a carico del\u00a0 Dipartimento della Protezione Civile, avviene nell'ambito delle\u00a0 disponibilit\u00e0 di bilancio alle scopo destinate.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a02.2.2. Attivit\u00e0 ed interventi di rilievo locale e regionale<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0 L'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attivit\u00e0 ed interventi di rilievo locale e Regionale, in conformit\u00e0 a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento \u00e8 disposta dalla competente autorit\u00e0 locale o regionale di Protezione Civile.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento \u00e8 disposta dalla Regione territorialmente competente.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Qualora l'attivazione sia disposta da un'autorit\u00e0 locale di Protezione Civile diversa dalla Regione (Prefettura, Provincia\u00a0 -\u00a0 ad eccezione di Trento e di Bolzano -, Comune),\u00a0 nel\u00a0 rispetto dell'ordinamento vigente nel territorio interessato, l'eventuale richiesta di autorizzazione all'applicazione dei benefici\u00a0 normativi deve essere rivolta in via preventiva, anche per le vie\u00a0 brevi, alla Regione territorialmente competente anche per\u00a0\u00a0 consentire la quantificazione dei relativi oneri ed assicurarne la\u00a0 disponibilit\u00e0.<\/pre>\n<pre>La disciplina delle relative procedure e' rimessa alle singole Regioni.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>2.3. Casi particolari - Specifiche tipologie di eventi di\u00a0 rilievo regionale o locale<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Sulla base dell'analisi delle questioni trattate negli ultimi\u00a0 anni si ritiene opportuno fornire indicazioni specifiche\u00a0 relativamente a due specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale:<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0 eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante\u00a0 impatto con possibili rischi per la pubblica e privata\u00a0 incolumit\u00e0\u00a0 (eventi a rilevante impatto locale);<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0attivit\u00e0 di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225\/1992 e\u00a0 in\u00a0 ambiente\u00a0 diverso\u00a0 da\u00a0 quello montano o impervio.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0In occasione di tali eventi, l'eventuale applicazione dei\u00a0 benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del\u00a0 Regolamento\u00a0 avviene secondo le modalit\u00e0 indicate al precedente paragrafo 2.2.2.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a02.3.1. Eventi a rilevante impatto locale<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0La realizzazione di eventi che seppure circoscritti\u00a0 al\u00a0 territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare\u00a0 grave\u00a0 rischio per la pubblica e privata\u00a0 incolumit\u00e0\u00a0 in\u00a0 ragione\u00a0 dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsit\u00e0 o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione,\u00a0 a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte\u00a0 delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea\u00a0 del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze \u00e8 consentito ricorrere\u00a0 all'impiego\u00a0 delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre\u00a0 attivit\u00e0 specifiche a\u00a0 supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale\u00a0 in base al quale l'Amministrazione Comunale pu\u00f2 disporre\u00a0 l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale\u00a0 ed\u00a0 afferenti al proprio Comune nonch\u00e9, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente\u00a0 competente per l'attivazione di altre organizzazioni\u00a0\u00a0\u00a0 provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9\u00a0 e 10 del Regolamento. In tale contesto sar\u00e0 necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0In considerazione della particolarit\u00e0 dell'attivit\u00e0 di\u00a0 cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle\u00a0 autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di Protezione Civile comunale.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'attivazione della pianificazione comunale non deve\u00a0 interferire con le normali procedure previste da altre normative\u00a0 di settore in relazione alle modalit\u00e0 di autorizzazione e\u00a0 svolgimento\u00a0 di\u00a0 eventi pubblici.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo\u00a0 le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle\u00a0 organizzazioni dell'area interessata \u00e8 consentito, avendo\u00a0 tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla copertura\u00a0 degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9\u00a0 e 10 del Regolamento.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>2.3.2. La ricerca di persone disperse<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0La ricerca di persone disperse in contesti di cui\u00a0 all'articolo\u00a0 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992,\u00a0 n.\u00a0 225, cos\u00ec come modificata\u00a0 dal\u00a0 decreto-legge 15 maggio 2012,\u00a0 n.\u00a0 59,convertito, con modificazioni dalla legge 12\u00a0 luglio\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 100, rientra direttamente tra le attivit\u00e0 di Protezione Civile. Tutte\u00a0 le attivit\u00e0 connesse alla ricerca di persone disperse al di\u00a0 fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente\u00a0 tra le attivit\u00e0 di Protezione Civile previste e disciplinate dalla legge n. 225\/1992.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0La ricerca di\u00a0 persone\u00a0 disperse\u00a0 in\u00a0 ambiente\u00a0 montano,\u00a0 ipogeo\u00a0 o impervio (intendendosi per\u00a0 ambiente\u00a0 impervio\u00a0 quelle\u00a0 porzioni\u00a0 del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali\u00a0 non\u00a0 siano esplorabili in sicurezza senza\u00a0 adeguato equipaggiamento\u00a0\u00a0 ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), e'\u00a0 specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2\u00a0 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso\u00a0 Alpino\u00a0 e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Le attivit\u00e0 di soccorso in ambiente acquatico che possono qualificarsi come ricerca di persone disperse, sono da ricondurre all'articolazione delle competenze normative vigenti, sia per\u00a0 quanto riguarda l'ambiente marino, dove la responsabilit\u00e0 del coordinamento degli interventi \u00e8 attribuita al Corpo delle Capitanerie di Porto, sia per quanto riguarda le acque interne, ove operano pi\u00f9\u00a0 autorit\u00e0 diversamente articolate sul\u00a0 territorio\u00a0 nazionale. In quest'ultimo caso, per l'eventuale ricerca conseguente al\u00a0 verificarsi\u00a0 di\u00a0 eventi calamitosi di natura franosa o alluvionale, il\u00a0 coinvolgimento\u00a0 delle organizzazioni di volontariato si colloca nel pi\u00f9 generale ambito dell'intervento\u00a0 relativo alla\u00a0 specifica emergenza e dovr\u00e0 articolarsi con\u00a0 riferimento alle strutture e modalit\u00e0\u00a0 di coordinamento operativo stabilite nel caso specifico.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo, ovvero - con le specificazioni suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al momento\u00a0 attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso pu\u00f2 accadere che le autorit\u00e0 competenti possano richiedere\u00a0 il\u00a0 concorso nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali\u00a0 di\u00a0 Protezione Civile. Tale richiesta di concorso pu\u00f2 essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le\u00a0\u00a0 organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a\u00a0 quelle in possesso di unit\u00e0 cinofile addestrate per la ricerca in superficie.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attivit\u00e0 e' quindi consentita a condizione che:<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0la richiesta di concorso sia formalmente\u00a0 avanzata\u00a0 da\u00a0 parte\u00a0 di un'autorit\u00e0 competente (Amministrazione Comunale, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), che si assumer\u00e0 la responsabilit\u00e0 del coordinamento di\u00a0 tutte le attivit\u00e0, raccordandosi con la struttura di Protezione\u00a0 Civile comunale, provinciale o regionale per le opportune\u00a0 direttive ed indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di\u00a0 volontariato attivate; tra i compiti dell'autorit\u00e0 competente\u00a0 cos\u00ec individuata rientra anche quello della ricognizione dei volontari\u00a0 presenti, del rilascio\u00a0 delle attestazioni di\u00a0\u00a0\u00a0 partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti dati informativi predetti alla Regione competente;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0la richiesta di concorso sia rivolta alla struttura di Protezione Civile Comunale, Provinciale o Regionale territorialmente competente, in ragione della gravit\u00e0 dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio\u00a0 interessato; in tali casi, dovr\u00e0 comunque essere tempestivamente informata la struttura di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma competente;<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0la struttura di Protezione Civile locale o regionale\u00a0 alla\u00a0 quale e' rivolta la richiesta si assuma l'onere di individuare ed\u00a0 attivare le organizzazioni utili all'esigenza, rapportandosi\u00a0 con\u00a0 l'autorit\u00e0 richiedente per garantire il necessario supporto all'intervento.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0In caso di urgenza la formalizzazione della richiesta\u00a0 di\u00a0 concorso potr\u00e0 avvenire anche in un momento successivo, a\u00a0 ratifica, ma\u00a0 si dovr\u00e0 aver cura che l'individuazione\u00a0 dell'autorit\u00e0 responsabile delle ricerche sia sufficientemente\u00a0 chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza\u00a0 nella conduzione delle attivit\u00e0 di ricerca.<\/pre>\n<pre>2.4. Disposizioni sulle procedure di istruttoria delle richieste\u00a0 di rimborso in applicazione degli articoli 9\u00a0 e\u00a0 10\u00a0 del\u00a0 decreto\u00a0 del Presidente della Repubblica n. 194\/2001<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Entro il termine di 180 giorni previsto dal successivo paragrafo 3, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile adegua\u00a0 ai\u00a0 presenti indirizzi operativi le disposizioni che regolano lo svolgimento delle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articolo 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194\/2001, abrogando contestualmente le disposizioni vigenti contenute nella nota circolare prot. DPC\/VRE\/054056 del 26 novembre 2004.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre><strong>3. Entrata in vigore e aggiornamento<\/strong><\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0Le disposizioni contenute nei presenti indirizzi operativi\u00a0 entrano in\u00a0 vigore\u00a0 decorsi\u00a0 180\u00a0 giorni\u00a0 dalla\u00a0 data\u00a0 della\u00a0 loro\u00a0 adozione, consentendo in tal modo l'armonizzazione delle disposizioni regionali in materia di volontariato di Protezione Civile ai principi\u00a0 in\u00a0 essi contenuti. Entro il medesimo termine il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono le procedure tecniche per l'effettiva integrazione dei rispettivi elenchi, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 1.4. Sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto\u00a0 speciale\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 decreto\u00a0 del Presidente\u00a0 della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.<\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0L'applicazione dei presenti indirizzi \u00e8 oggetto di valutazione triennale, anche al fine\u00a0 dell'adozione\u00a0 di\u00a0 eventuali\u00a0 correttivi\u00a0 o integrazioni.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Roma, 9 novembre 2012<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il Presidente: Monti<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>(1) I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile\u00a0 2066, n. 152 (norme in materia ambientale); i reati connessi\u00a0 alla criminalit\u00e0 organizzata; i reati contro il patrimonio dello Stato; i reati contro la personalit\u00e0 dello Stato o contro l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>(2) I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3\u00a0 aprile\u00a0 2066, n. 152 (norme in materia ambientale); i reati connessi\u00a0 alla criminalit\u00e0 organizzata; i reati contro il patrimonio dello Stato; i reati contro la personalit\u00e0 dello Stato o contro l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>(3) Attualmente la circolare vigente e'\u00a0 stata\u00a0 adottata\u00a0 in\u00a0 data\u00a0 2 Agosto 2011, prot. n. DPC\/VOL\/46576, ed \u00e8 consultabile sul\u00a0 sito del Dipartimento della Protezione Civile nella\u00a0 sezione\u00a0 dedicata al Volontariato.<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre>Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013<\/pre>\n<pre>Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121<\/pre>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Indirizzi operativi volti ad assicurare l&#8217;unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all&#8217;attivita&#8217; di protezione civile. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 1-2-2013). \u00a0Ancora una norma innovatrice\u00a0tesa a regolare la trattazione di alcuni dei nuovi compiti della componente volontaria della protezione civile italiana. Il processo iniziato con la pubblicazione dei decreti attuativi del DLgs 81\/08,\u00a0 procede&hellip; <br \/> <a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/2013\/02\/04\/direttiva-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-9-novembre-2012\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4106,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,9],"tags":[],"class_list":["post-730","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aggiornamento-normativo","category-notizie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/730","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=730"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/730\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1243,"href":"https:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/730\/revisions\/1243"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4106"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=730"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corsiprotezionecivile.it\/robertoluberti\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}